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BUONI FRUTTIFERI POSTALI

RIMBORSO DI BUONI POSTALI SERIE P/Q

  • BUONI FRUTTIFERI POSTALI (EMESSI IN DIVERSI TAGLI: DA LIRE 50.000 A LIRE 5.000.000, SERIE
    P/Q, PERIODO DI EMISSIONE 01/07/1986 – 31/10/1995; DURATA DETENZIONE TITOLO SINO A 30 ANNI): i
     Buoni Fruttiferi Postali (B.F.P.) hanno natura di c.d. “documenti di legittimazione” ex art. 2002 c.c. e conferiscono al titolare il diritto di riscuotere presso l’ufficio postale di emissione le somme, comprensive di capitale e di interessi maturati, indicate sul retro dei buoni medesimi. Storicamente il buono fruttifero ha rappresentato una modalità di risparmio capillarmente diffusa ed apprezzata soprattutto dal piccolo-medio risparmiatore: lo Stato (n.d.r: i buoni erano emessi congiuntamente dal Direttore di Poste e Telecomunicazione e dal Direttore di Cassa Depositi e Prestiti), in linea con l’andamento economico generale di crescita e benessere, ha riconosciuto per anni interessi molto vantaggiosi su tali buoni (dal 8 o 9% per i primi 5 anni e fino al 15 o 16% se mantenuti per 30 anni). A partire però dalla metà degli anni ’80, complice l’inizio di una vera e propria recessione dell’economia, lo Stato si rese subito conto del fatto che non avrebbe potuto garantire il pagamento degli alti tassi di interesse cui si era obbligato con l’emissione dei B.F.P. Per questo motivo, con Decreto del Ministero del Tesoro del 13/06/1986 intervenne e stabilì in generale un vero e proprio dimezzamento dei tassi di interesse, determinando anche un’applicazione retroattiva ai buoni già emessi sino a quel momento.

  • per i B.F.P. emessi precedentemente l’entrata in vigore del D.M. 13/06/1986, la Giurisprudenza ha sostanzialmente affermato la legittimità dell’abbassamento dei tassi di interesse operati dal successivo D.M. 13/06/1986, con buona pace dei risparmiatori (cfr., oltre a svariate sentenze dei Tribunali di merito, la recente Cass. Civ. SS.UU. 11.02.2019 n. 3963.

  • per i B.F.P. emessi successivamente l’entrata in vigore del D.M. 13/06/1986, la Giurisprudenza ha invece accolto la soluzione più favorevole ai risparmiatori stabilendo che, OVE POSTE ITALIANE SPA ABBIA EMESSO IL BUONO POSTALE SENZA INDICARE SULLO STESSO I TASSI DI INTERESSE PIU’ BASSI INTRODOTTI DAL PREDETTO D.M. 13/06/1986, AL RISPARMIATORE DOVRANNO ESSERE SEMPRE RICONOSCIUTI I PIÙ ALTI TASSI DI INTERESSE INDICATI SUL RETRO DEI B.F.P. [c.f.r., oltre a svariate sentenze dei Tribunali di merito e Corti d’Appello, tutte le Decisioni rese anche dall’Arbitro Bancario Finanziario, nella sua più alta composizione del Collegio di Coordinamento, e soprattutto la chiarissima Sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 15.06.2007 n. 13979].

Buoni fruttiferi postali
  • La differenza tra i tassi di interesse che poste italiane si limita a rimborsare adducendo l’abbassamento dei tassi introdotti dal d.M. 13/06/1986, e quelli che invece deve effettivamente pagare, e’ elevatissima. Per esempio: su un buono di originarie lire 500.000 di 30 anni, poste italiane dichiara di rimborsare in totale euro 2.773,04 (all. 01). In realta’ la cifra complessivamente dovuta al risparmiatore sulla base delle condizioni presenti sul retro del buono e’ pari ad euro 5.865,18.

  • VISIVAMENTE, CI ACCORGIAMO DI ESSERE IN PRESENZA DI UN B.F.P. CHE COMPORTA PER IL TITOLARE IL DIRITTO DI RIMBORSO DEI MAGGIORI INTERESSI, SEMPLICEMENTE QUANDO SUL RETRO DEL BUONO SONO ANCORA INDIVIDUATI I “VECCHI” E PIU’ ALTI TASSI DI INTERESSE (all. 02): 9% per I primi tre anni, 11% per gli anni dal quarto all’ottavo, 13% per gli anni dal nono al quindicesimo, 15% per gli anni dal sedicesimo al ventesimo, oltre lire 129.075 per ogni successivo bimestre sino al 31/12/2018.

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